Qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali 19/09/2012

Ancora un rinvio nella Commissione di ieri – i sottosegretari Cecchi ed Ugolini hanno posto questioni.

IN SEDE REFERENTE 

(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali  

(2794) MARCUCCI ed altri.  –  Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’11 settembre scorso.

 

            Il sottosegretario Elena UGOLINI, nel ringraziare i correlatori per il lavoro svolto e per gli sforzi compiuti nella ricerca di soluzioni il più possibile condivise, ritiene che il testo presenti elementi innovativi di interesse, riguardanti anche aspetti di specifica competenza del Ministero di appartenenza. In particolare, giudica condivisibile la previsione espressa – fra i titoli da valutare per il riconoscimento della qualifica di restauratore ovvero utili per l’accesso alla selezione preordinata al riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratore – anche del diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali conseguito secondo l’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, se equiparato dalle università alla classe di laurea specialistica 12S o magistrale LM11 del nuovo ordinamento.

Inoltre, reputa apprezzabile l’intento di consentire l’acquisizione della qualifica di restauratore, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, non solo ai collaboratori restauratori ma anche a coloro che, nel rispetto di determinate condizioni, abbiano svolto un ciclo di studi universitari o AFAM del settore, cioè che abbiamo conseguito sia la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, sia la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti previsti nella Tabella 1 (capoverso 1-quinquies). Rimarca tuttavia come tale previsione non sia condivisibile laddove stabilisce che la prova di idoneità sia unica per entrambe le categorie di soggetti sopra indicate, in ragione della diversità dei rispettivi percorsi formativi, quanto a contenuti e durata. Fa presente infatti che, mentre nel primo caso (collaboratori restauratori) si può accedere alla prevista prova di idoneità anche con un percorso più specificatamente professionalizzante e di durata triennale, o addirittura biennale, ovvero con determinate esperienze professionali, nel secondo caso il percorso formativo, che unisce gli aspetti specifici della pratica laboratoriale agli approfondimenti scientifici e teorici tipici della formazione terziaria, è articolato su un ciclo complessivo di almeno cinque anni. Sottolinea pertanto la necessità di prevedere una distinta prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante destinata alla seconda categoria di soggetti, da svolgersi presso le sedi dove si sono tenuti i corsi di secondo livello. In tal senso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca auspicherebbe una modifica al testo, sulla quale, insieme ad altre, è in corso la concertazione delle Amministrazioni interessate.

Un altro aspetto, a suo avviso particolarmente critico, riguarda la valutazione dei titoli universitari del settore ai fini della selezione per il riconoscimento della qualifica di restauratore: il punteggio previsto in Tabella 1, pari a 37,50 per ciascun anno di durata del corso, è eccessivamente inferiore a quello degli altri titoli di studio, con un divario ancor meno giustificato nel caso degli attestati di qualifica professionale conseguiti presso le scuole di restauro regionali, cui è attribuito un punteggio di 75 per anno. Nel rilevare la necessità di stabilire una valutazione più congrua dei titoli universitari, in termini di punteggio, raccomanda dunque l’approvazione dell’emendamento Firrarello  2.208.

Per quanto concerne la menzione dei diplomi dichiarati equipollenti ai diplomi AFAM del settore (ottava riga della Tabella 1), segnala l’opportunità di prevedere una voce distinta per tali diplomi (più correttamente titoli) precisando che il limite massimo del punteggio complessivo è pari a 150: tale precisazione si rende necessaria per evitare che, nel caso dei diplomi di vecchio ordinamento sperimentale, che possono avere anche una durata di quattro anni, il punteggio possa essere superiore a quello di primo livello del nuovo ordinamento, considerato che il percorso di studi triennale, pur avendo un minore numero di annualità, presenta un impianto formativo maggiormente specialistico.

Inoltre, sempre con riferimento ai titoli di studio, giudica necessario modificare la nota in calce alla Tabella 1, concernente la cumulabilità dei titoli di studio valutabili ai fini della selezione per il riconoscimento della qualifica di restauratore, prevedendo un limite massimo unico per tutte le possibili aggregazioni di essi, pari a 200. In tal modo, qualora il punteggio attribuito ai titoli universitari per ciascun anno fosse, come auspica, innalzato, resterebbe fermo il limite massimo complessivo di 200 punti, previsto per il cumulo degli altri titoli.

In aggiunta a ciò, occorrerebbe a suo giudizio consentire anche la cumulabilità dei titoli universitari e AFAM del settore restauro, ferma restando la soglia massima di 200 punti, cioè tra il diploma AFAM di primo livello e la laurea specialistica o magistrale, ovvero tra la laurea e il diploma AFAM di secondo livello.

Si sofferma poi sulla questione del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni (Tabella 2 dell’allegato B), ed in particolare sull’opportunità di prevedere anche il docente di restauro, inquadrato nei ruoli delle Accademie di belle arti a seguito del superamento di un pubblico concorso, negli specifici settori disciplinari (ABPR 24, ABPR 25, ABPR 26, ABPR 27, ABPR 28), quale titolo valutabile nella procedura di selezione per l’attribuzione della qualifica di restauratore. Al riguardo, ricorda che la tradizione formativa delle Accademie di belle arti è storicamente incentrata su attività a carattere teorico-pratico e di laboratorio, parallele ma distinte rispetto a quelle squisitamente teoriche, come indicato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Queste competenze – prosegue il Sottosegretario – incardinate con chiarezza nei profili della docenza delle discipline di restauro nelle Accademie hanno trovato ulteriore valorizzazione all’interno dei nuovi ordinamenti previsti dal citato decreto n. 212 del 2005, che istituisce la scuola di Restauro con corsi di primo, secondo e terzo livello, nonché nei successivi decreti che prevedono ordinamenti e settori disciplinari specifici, riferibili a declaratorie in cui si indica il carattere eminentemente laboratoriale delle attività formative contemplate nei modelli didattici e svolte dai docenti di tali discipline. Aldilà della tradizione formativa e del quadro normativo di riferimento, pone l’accento sul fatto che i docenti di restauro delle Accademie sono in possesso di una concreta competenza desumibile dalla verifica effettuata nella selezione di ingresso nonché dall’attività effettivamente svolta: infatti, tali soggetti sono stati immessi in ruolo a seguito di procedure di selezione le cui commissioni di valutazione erano composte in gran parte da rappresentanti delle Scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali, che ne hanno attestato la competenza scientifica e la conformità curriculare. Essi hanno peraltro diretto cantieri realizzati insieme agli studenti, sotto la tutela dell’Alta Sorveglianza.

Fa notare inoltre che nella procedura di accreditamento, attualmente in corso, per l’attivazione dei corsi quinquennali di restauro a ciclo unico abilitanti, la competente commissione interministeriale tra Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha individuato, quale elemento qualificante e imprescindibile, la presenza nelle Accademie di belle arti di docenti di ruolo in settori disciplinari ordinamentali di restauro. Considerato poi che, ai sensi del decreto interministeriale n. 87 del 2009, possono insegnare solo coloro che abbiano la qualifica di restauratore, unitamente a quella di docente, il mancato riconoscimento della qualifica di restauratore arrecherebbe pregiudizio non solo ai soggetti interessati ma anche alle istituzioni, che sarebbero private di fatto della possibilità di avvalersi a pieno titolo del proprio personale docente di ruolo. Precisa altresì che, dato l’esiguo numero dei soggetti interessati (meno di 20 in tutta Italia), il riconoscimento della qualifica in questione non inciderebbe significativamente, in termini quantitativi, sul quadro delle professionalità che si va delineando, consentendo, invece, risparmi di spesa per le istituzioni statali e maggiore certezza per gli studenti oggi partecipanti al programma formativo delle Accademie.

In ultima analisi, sotto il profilo formale, segnala la necessità di utilizzare la corretta denominazione dei titoli universitari del “nuovo ordinamento”, sostituendo, ovunque ricorra (ad eccezione del diploma di laurea conseguito secondo il “vecchio ordinamento”) le parole “Diploma di laurea” con “Laurea”.

In conclusione, auspicando una rapida conclusione dell’iter del provvedimento, si augura che le modifiche proposte, sulle quali è in corso la concertazione dei Ministeri interessati, possano essere recepite in specifiche proposte emendative.

 

Il sottosegretario CECCHI esprime anzitutto soddisfazione per l’elaborazione di un testo su un tema che è in discussione da decenni. Fa presente peraltro che nei prossimi anni molti giovani si laureeranno in quest’ambito senza potersi fregiare del titolo di restauratore; ciò rende ancor più necessaria l’iniziativa dei due correlatori che potrà essere ulteriormente affinata ponendo precisi paletti. Ritiene infatti che il restauratore debba anzitutto possedere una solida professionalità pratica, accanto a quella teorica.

Con riferimento al nuovo testo proposto dai correlatori, al nuovo capoverso 1-ter, giudica la previsione del termine del 31 ottobre 2012 per l’indizione della selezione pubblica assai irrealistica, anche tenendo conto che presuppone la definizione delle linee guida da parte del Ministero, sentite le organizzazioni sindacali. Propone perciò di spostare il termine almeno al 31 dicembre 2012.

Registra poi che sempre al capoverso 1-ter, ultimo periodo, è stata mantenuta la formulazione secondo la quale il punteggio previsto dalla Tabella 3 spetta per l’attività di restauro presa in carico dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque conclusasi entro il 31 dicembre 2014. In proposito, ritiene che la dizione “dalla data di entrata in vigore della presente legge” contenga un refuso, dovendosi intendere “alla data in vigore della presente legge” (altrimenti, i lavori pregressi non sarebbero rilevanti). Inoltre, paventa il rischio che il periodo venga interpretato nel senso che l’attività può essere consegnata anche dopo l’entrata in vigore della legge, purché sia conclusa entro il termine finale, tradendo così la ratio della previsione, ossia evitare una incontrollabile corsa all’affidamento lavori. Invita perciò ad espungere dal testo la parola “comunque”.

Al capoverso 1-quater, lettera a), ritiene che la nuova formulazione sia più indefinita della precedente e possa consentire un’interpretazione secondo la quale risulti utili al punteggio anche lo svolgimento di mere attività complementari, non caratterizzanti e non riservate al restauratore, ma tuttavia elencate nell’Allegato A del decreto ministeriale n. 86 del 2009 tra le competenze che il restauratore deve acquisire. Invita dunque a valutare il ripristino della formulazione originaria.

Al capoverso 1-quater, lettera c), ravvisa la necessità di maggiore accortezza sul piano terminologico, onde evitare il sorgere di equivoci. Sottolinea infatti come l’impianto generale della disciplina relativa al conseguimento della qualifica di restauratore ope legis sia incentrato (per evidenti ragioni di serietà, trasparenza e parità di trattamento nella procedura di conseguimento della qualifica)  sull’irrilevanza delle dichiarazioni private postume rilasciate in occasione della selezione pubblica e degli atti diversi da quelli formati, ricevuti o custoditi dall’Amministrazione di tutela. Pertanto, l’esigenza, sottesa alla formulazione introdotta dai relatori, di chiarire la rilevanza di tutti gli atti ufficiali relativi all’appalto (ivi compresi quelli concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro dell’impresa appaltatrice), può essere opportunamente recepita mediante una riformulazione della parte finale della lettera c) nel senso che l’attività svolta deve risultare da atti di data certa, formati in occasione dell’affidamento dell’appalto, in corso d’opera o al momento del collaudo, purché emanati, ricevuti o anche custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1968, n. 368.

Analogamente a quanto riferito sul capoverso 1-ter, fa presente come al capoverso 1-quinquies il termine del 31 ottobre 2012 per l’indizione della procedura di selezione per i collaboratori restauratori sia irrealistico, stante l’attuale fase dell‘iter legislativo, per cui andrebbe valutato un suo spostamento almeno al 31 dicembre 2012.

Al medesimo capoverso 1-quinquies, per evitare l’impatto dequalificante di un accesso generalizzato alla prova di idoneità, anche da parte di coloro nei confronti dei quali non sia possibile verificare il possesso effettivo di adeguati requisiti, invita a valutare l’opportunità di specificare meglio il primo periodo, menzionando espressamente le lettere a), b), c), d) ed e), del comma 1-sexies, nonché la lettera f) dello stesso comma 1-sexies a condizione che il soggetto alla data predetta abbia anche svolto attività di restauro di cui al comma 1-quater per un periodo di almeno due anni.

Nel ribadire la sua disponibilità ad interloquire con i correlatori nella prospettiva di sciogliere i dubbi che ancora persistono sul testo, si riserva di valutare anche le proposte avanzate dal rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale è del resto in atto un costante confronto.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

Aggiornamento Sezione Restauro CNA Firenze


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