Qualifica Restauratori Beni Culturali – Sentenza TAR, l’Elenco è Unico

Dopo anni lotte (dal 1994) per ottenere la qualifica di Restauratori di Beni Culturali, conseguita mediante la partecipazione al Bando indetto dal Ministero (e non è stata una passeggiata per nessuno, ve lo posso garantire – qui trovate lo storico di tutti gli articoli che ho pubblicato riguardo all’iter della qualifica)

Dopo l’irragionevole richiesta da parte di una associazione di creare elenchi diversi.

Finalmente il Tar: del Lazio ha decretato la sentenza annullando la distinzione negli elenchi dei restauratori.

“in un unico elenco dei Restauratori di beni culturali abilitati ad effettuare lavori di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate dell’architettura, che comprenda gli abilitati ex art. 182 e ex art. 29”laddove gli iscritti dovranno legittimamente risultare differenziati soltanto in ragione del relativo settore di competenza.

Sono restauratori dei beni culturali:
– tutti coloro che, avendo positivamente superato la selezione indetta in data 22.06.2015, sono stati inseriti negli elenchi approvati con il decreto direttoriale DGER 21.12.2018/183, oggetto di gravame, ivi inclusi i diplomati S.A.F. ante accreditamento ex D.M. 26.05.2009, n. 87, iscritti all’Associazione ricorrente;
– i titolari di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il restauro, classe LMR/02 (art. 29 Codice);
– i titolari di diplomi di secondo livello rilasciati dalle Accademie di Belle Arti (art. 29 Codice);
– i titolari di diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 368/98 post accreditamento (ex D.M. 26.05.2009, n. 87) nonché quelli partecipanti ai corsi di formazione organizzati dai centri di cui al comma 11 dell’art. 29 D.lgs. n. 42/2004 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato (art. 29 comma 9 e 9 bis Codice).

Tutti i soggetti sopra menzionati hanno ex lege la medesima qualifica di restauratore di beni culturali, abilitante all’esercizio della relativa professione, senza che tra gli stessi possa dirsi esistente, in ragione del differente titolo di acquisizione (superamento della cd. fase transitoria ovvero regime ordinario), alcuna distinzione di valore, che invero non trova riscontro né nella lettera delle disposizioni normative di rango primario e secondario sopra richiamate né nella ratio legis alle stesse sottesa.

18. La “qualifica” di restauratore di beni culturali è, dunque, unica ed ha egual valore abilitante alla professione avuto riguardo ai relativi settori di competenza e ciò indipendentemente dal percorso seguito per il conseguimento della stessa, secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata

 


Comunicato di CNA

Un’ altra grande vittoria per la CNA. Il Tar del Lazio ha accolto le ragioni della Confederazione riguardo l’annullamento della distinzione negli elenchi dei restauratori, pubblicati a dicembre 2018 sul sito del Mibact, tra i diplomati della Scuola di Alta Formazione e chi ha acquisito il titolo a valle della procedura dell’art. 182 D.lgs. n. 42/2004.

Come si legge nella sentenza del Tar:  “Se è quindi vero che il titolo di restauratore acquisito a valle della procedura di cui all’art. 182 D.lgs. n. 42/2004 è del tutto equivalente a quello acquisito, a regime, dal titolare di un diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali non si vede sulla scorta di quali considerazioni logico-giuridiche il Ministero avrebbe dovuto:

  1. a) nel primo elenco, aggiungere l’annotazione circa il possesso, in capo agli associati dell’Organizzazione Restauratori Alta Formazione (cd. ORA), di un titolo di studio equivalente alla laurea;
  2. b) nel secondo elenco inserire siffatti associati insieme ai laureati;
  3. c) ovvero, addirittura, creare un elenco ad hoc, riservato esclusivamente ai diplomati S.A.F. ante DM n. 87/2009.

Trattasi di una pretesa che non ha alcun fondamento giuridico.”

Una sentenza che vede un ulteriore riconoscimento per tutti quei restauratori con qualifiche diverse dalla Saf.

“Crediamo che questa sentenza oltre a rappresentare un successo perché non crea binari separati, potrà avere valore anche negli appalti e contribuirà a definire la procedura di qualifica anche per i collaboratori restauratori”. Ha commentato Gabriele Rotini, responsabile nazionale CNA Artistico e tradizionale.

L’iter del riconoscimento dei titoli e delle qualifiche è durato per oltre vent’anni e la CNA continuerà ad adoperarsi con il Mibact per garantire la piena omogeneità di trattamento per tutti i restauratori e la valorizzazione della professione, la cui attività è fondamentale per la conservazione del patrimonio artistico italiano tra i più importanti al mondo.


Questo importante risultato è stato raggiunto grazie all’unione di tante associazioni in rappresentanza dei Restauratori e dei Collaboratori.

CNA

ARI Associazione Restauratori Italiani

La Ragione del Restauro

Roberto Borgogno   Pres. Naz. Confartigianato Restauro

 

 


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